APPARECCHI A GAS
Gli apparecchi a GAS che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori, sono regolamentati dal Regolamento 2016/426/UE.
Il regolamento è applicabile anche a tutti gli accessori gas, come i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio.
Gli operatori economici interessati al regolamento GAR sono tutti i costruttori, i mandatari, gli importatori e i distributori di apparecchi ed accessori a gas.
Gli obblighi di tali operatori economici al fine di immettere sul mercato un apparecchio elettrico è definito dal Capo 2 del regolamento 2016/426/UE.
Inoltre, prima che un apparecchio o un accessorio sia immesso sul mercato, il fabbricante deve sottoporlo alla procedura di valutazione della conformità che comporta il coinvolgimento di un Organismo Notificato (ON).
L’apparecchio o l’accessorio è ritenuto conforme a tale regolamento se supera i test sottoposti dall’Organismo Notificato. Il fabbricante dunque può immettere sul mercato il prodotto corredato di marcatura CE e della documentazione prevista dal regolamento.
Per poter esportare l’apparecchio o l’accessorio in paesi diversi da quelli Europei è necessario certificare il prodotto con opportune Certificazioni extra UE che dipendono dal paese di importazione.
Progesto assiste il cliente in tutte le fasi di progettazione e certificazione del prodotto fino alla sua approvazione da parte dell’Organismo Notificato, predisponendo tutta la documentazione necessaria affinché il prodotto possa essere immesso sul mercato e sia sicuro.
Desideri ricevere maggiori informazioni?
Contattaci ora! Saremmo lieti di fornirti tutte le indicazioni.